Ferie
Interruzione delle ferie per malattia
Da più parti si sono manifestati dubbi in ordine alla legittimità dell’art. 35 del ccnl di Poste Italiane S.p.A., il quale consente l’interruzione della fruizione delle ferie solo “nel caso in cui sopraggiunga un’infermità di natura tale da comportare un ricovero ospedaliero, certificato anche da un solo giorno e tempestivamente comunicato alla società”.
L’art. 2109 c.c. pur sancendo il diritto del prestatore di lavoro a godere di un periodo di ferie annuo, nulla dispone per l’eventualità in cui insorga una malattia durante la fruizione delle ferie.
A colmare la lacuna in materia è intervenuta la Corte Costituzionale la quale con Sentenza 616/1987, dichiarandone la parziale illegittimità, ha introdotto il principio secondo il quale le ferie restano sospese quando sopravvenga una malattia che possa impedirne il godimento, tale da pregiudicare in misura apprezzabile la funzione di reintegrazione delle energie psico-fisiche.
Le ferie infatti non si esauriscono nel semplice riposo, ma devono consentire al lavoratore di soddisfare le esigenze ricreativo-culturali e di partecipare più incisivamente alla vita familiare e sociale.
Ad arricchire il quadro interpretativo è intervenuta più volte anche la Suprema Corte di Cassazione, precisando che nei contratti collettivi non possano essere previste norme che consentano la sospensione delle ferie solo in caso di ricovero ospedaliero (Cass., 19.02.1998, n. 1741).
Nel caso di specie la clausola contrattuale (art. 35 ccnl) che consente la sospensione delle fruizione delle ferie solo in caso di ricovero ospedaliero, impone al lavoratore un contegno troppo gravoso, il quale il più delle volte, affetto da malanni vari anche di rilevante gravità, pur non implicanti ricovero, si vedrà costretto a “SPRECARE” le proprie ferie in convalescenza.
Infatti, si pensi ad esempio alla frattura di un arto o ad una colica renale, che pur non implicando necessariamente il ricovero, compromettono in modo apprezzabile ed irrimediabile il pieno godimento delle ferie intese nella loro più ampia accezione.
In definitiva, l ’art. 35 CCNL pertanto è da ritenersi nullo, in quanto in contrasto con una norma imperativa.
Le ferie, pertanto, devono restare sospese ogniqualvolta sopravvenga una malattia che impedisca al lavoratore di godere appieno delle ferie.
Ad esempio una non lieve distorsione ad una articolazione degli arti, pur non implicando necessariamente ricovero ed ingessatura, limita la libertà personale e quindi di usufruire appieno delle ferie a causa del dolore e del conseguente impedimento nello svolgimento dei normali atti della vita quotidiana.
Ne consegue che il dipendente dovrà solo denunciare al datore la malattia e sottoporsi ai normali controlli sanitari, senza assumere l’onere di dover provare l’incompatibilità della patologia con la fruizione delle ferie (Cass., 01.06.200, n. 7303; Cass., 3.08.1999, n. 8408).
Studio Legale Saraceno Fontana – Roma.
Maturazione delle ferie durante il periodo di malattia
La frastagliata normativa relativa alla maturazione delle ferie prevede che queste maturino nonostante il lavoratore sia assente per: 1) gravidanza e puerperio; 2) congedo matrimoniale; 3) Cig a orario ridotto; 4) contratto di solidarietà; 5) Incarichi presso seggi elettorali. Manca tuttavia un disciplina legislativa per l’ipotesi di assenza per malattia/infortunio sul lavoro e per l’ipotesi di periodo di prova. In questi due ultimi casi la Corte di Cassazione ha colmato il vuoto legislativo ritenendo che in tali periodi le ferie continuino a maturare (Cass., 12.11.2001, n. 14020; Cass., 22.12.1980, n. 189). Infatti le ferie maturano anche durante il periodo di malattia, in quanto hanno la finalità di assicurare al lavoratore un tempo libero, necessario alla tutela della salute (art. 32 Cost.) ed all'esercizio dei diritti fondamentali di svolgimento della personalità (art. 2 Cost.), prescindendo dall’effettiva erogazione della prestazione lavorativa, in quanto si ritiene che il diritto soggettivo alla salute si configuri come posizione soggettiva autonoma (art. 32 Cost.), realizzabile nell'ambito del rapporto di lavoro attraverso l'imposizione al datore del rischio della malattia sofferta del prestatore, ossia dell'obbligo di retribuzione e del divieto di recesso (art. 2110 cit.).