Handicap
Agevolazioni lavorative e permessi previsti per i familiari che assistono disabili in situazione di gravità e per gli stessi disabili se lavoratori dipendenti.
La legge riconosce una serie di agevolazioni ai lavoratori con disabilità grave e ai lavoratori dipendenti familiari di un disabile attraverso la concessione di permessi lavorativi retribuiti, Legge 104/1992 e art 33 del CCNL. Per poter beneficiare di tali agevolazioni il disabile deve trovarsi in uno stato di salute che necessita di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione attestato da apposita certificazione di handicap con connotazione di gravità (art.3 comma 3 della legge 104/1992). Il familiare che assiste il disabile, per poter usufruire del permesso deve essere nelle condizioni di poter prestare, con continuità e in via esclusiva, effettiva assistenza per le necessità quotidiane del parente disabile e deve essere l’unico soggetto ad assisterlo. La richiesta di accertamento della condizione di gravità del disabile si ottiene tramite richiesta alla Commissione Medica ASL di residenza allegando: il certificato di stato di famiglia e il certificato medico di invalidità della persona da assistere (Circolari INPS n.80/1995 e n. 32/2006). Successivamente a detto riconoscimento è necessario presentare domanda sul modulo predisposto all’INPS e in copia al datore di lavoro indicando i periodi scelti di godimento per i successivi dodici mesi e le modalità ( giorni o ore) allegando il certificato che attesti la situazione di gravità del disabile e una dichiarazione di responsabilità (ai sensi della legge 15/68), di assenza di ricovero della persona handicappata (Circolare INPS n.162 del 1993). Per sopravvenute diverse esigenze, il periodo di fruizione può venire modificato con una nuova domanda. La fruizione dei permessi a favore dei familiari che assistono un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap è concessa anche al parente non convivente.
1. I genitori di bambini portatori di handicap (Circ.INPS 13 luglio 1993 n. 162 , Circ. INPS 24 marzo 1995 n. 80, Circ. INPS 18 febbraio 1999 n.37 , Circ. Min. Lavoro 15 marzo 1993, n. 28/93).
I genitori ( adottivi, naturali o affidatari) lavoratori dipendenti, anche qualora l’altro non sia lavoratore ma sia impedito ad adempiere agli obblighi di assistenza familiare a causa di un motivo obiettivamente rilevante e documentabile, possono usufruire delle agevolazioni disposte dall’art. 33 della L. 104/1992 a condizione che il bambino con handicap non sia ricoverato a tempo pieno.
I genitori di un bambino disabile hanno diritto a permessi coperti da contribuzione figurativa il cui godimento varia a seconda dell’età del figlio:
- se il bambino non ha ancora compiuto i tre anni possono chiedere al datore di lavoro di usufruire o del prolungamento del periodo di astensione facoltativa dal lavoro o di due ore di permesso giornaliero retribuito, il cui numero di ore di riposo spettanti è da rapportare alla durata dell’orario giornaliero di lavoro;
- se il bambino ha tra i tre e i diciotto anni hanno diritto a tre giorni di permesso mensile, fruibili anche in maniera continuativa ma nel corso del mese di pertinenza, lo stesso vale dopo il raggiungimento della maggiore età del bimbo anche se in questo caso la condizione è che sussista convivenza con il figlio o, in assenza di convivenza, che l’assistenza al figlio sia continuativa ed esclusiva (Circ.INPS n.133/2000; n. 138/2001 e n.128/2003).2. I dipendenti che assistono parenti o affini entro il terzo grado portatori di handicap.
Condizione per poter fruire del beneficio è che l’assistenza sia in via continuativa ed esclusiva, anche in assenza di convivenza (circ. INPS 103/2000). I giorni di permesso possono essere frazionati in "mezze giornate" lavorative nel rispetto dell’organizzazione dell’azienda.
Nel caso in cui all’interno del nucleo familiare vi è:
- più di una persona con handicap nell’arco di un mese possono essere cumulati più permessi;
- oltre ad un figlio handicappato un altro di età inferiore ai 3 anni ammalato ma non handicappato, si possono cumulare i permessi di cui alla legge n. 104/92 e le assenze per malattia del bambino di cui alla legge n. 1204/71;
- un figlio handicappato di eta' inferiore a 3 anni ed affetto da malattia e per lui un genitore beneficia sia dei riposi orari sia dell'assenza non retribuita per le restanti ore di lavoro, la malattia dell’altro figlio non handicappato (minore di 3 anni) consente la scelta, da parte del genitore che non assiste l'handicappato, di una parallela astensione (non retribuita) dal lavoro, per la malattia di tale figlio ( circ. INPS n. 80/95);
- la madre lavoratrice dipendente, anche se non assicurata per le prestazioni economiche di maternita', puo' trasferire al padre il diritto ai permessi.
3. I dipendenti portatori di handicap (circ. INPS n.80/95 e circ. INPS n.37/99).
La persona handicappata che lavora può usufruire dei permessi giornalieri retribuiti, o in alternativa di tre giorni di permesso mensile retribuiti, fruibili anche in maniera continuativa, concessi solo a titolo personale. Il tipo di permesso richiesto (a giorni od ad ore), può essere cambiato da un mese all’altro previa modifica della domanda inoltrata, e può essere eccezionalmente consentita la modifica, qualora vi siano improvvise esigenze documentate dal lavoratore, nell’ambito di ciascun mese.
Nella richiesta il lavoratore deve dichiarare espressamente di aver bisogno di fruire di ulteriori giorni, oltre ai tre di cui beneficia per se stesso, per poter assistere il familiare handicappato.
I lavoratori disabili non possono usufruire cumulativamente nello stesso mese sia i permessi giornalieri di due ore che quelli mensili di tre giorni ma hanno diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso..Questioni
- In merito alla richiesta di Poste relativa all’avviso di programmare in anticipo di un mese la fruizione dei tre giorni di permesso, la norma dispone solo che nel momento della richiesta di godere del beneficio il lavoratore debba indicare i giorni di cui intende valersi.
- In ordine alla richiesta di Poste Italiane di presentare annualmente un certificato che attesti lo stato invalidante e pertanto la persistenza del diritto al beneficio per poter usufruire dei permessi lavorativi deve ritenersi legittima in quanto l’art. 43 del contratto collettivo di lavoro prevede che nei confronti dei dipendenti si applicano le agevolazioni di cui all’art. 33 della legge in oggetto richiamando la normativa in materia per la sua disciplina. La normativa prevede che la domanda proposta all’Inps ha validità 12 mesi se il certificato della ASL attestante la gravità dell’handicap è definitivo o di 6 mesi se il certificato è provvisorio. Annualmente si deve attestare, tramite dichiarazione di responsabilità, che non si è proceduto a rettifiche o non è stato revocato o modificato il giudizio sulla gravità dell’handicap e va rinnovata anche la dichiarazione, inserita nei moduli di domanda di responsabilità che l’handicappato non è ricoverato, con impegno a dare tempestiva comunicazione in caso di successive modifiche della situazione ( Circolare INPS - Direzione Centrale Prestazioni Temporanee 24 marzo 1995, n. 809).
- In merito al diniego di Poste di concedere il permesso di tre giorni al mese al familiare non convivente per assistere il familiare disabile che vive distante si osserva che la continuità consiste nell’effettiva assistenza del soggetto handicappato per il quale vengono richiesti i giorni di permesso, pertanto la continuità non sussiste nei casi di oggettiva lontananza delle abitazioni. Il Ministero del Lavoro prendendo lo spunto dalla sentenza citata n. 325/1996 della Corte Costituzionale, ha interpretato la norma nel senso che la convivenza deve intendersi in senso effettivo e non solo anagrafico.
Quindi rispetto ai tre giorni di permesso mensili, gli stessi non possono essere concessi quando il dipendente lavora in una sede notevolmente distante dalla località nella quale risulta anagraficamente residente con il congiunto disabile.- In merito alla mobilità è previsto che il familiare lavoratore che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. Riguardo ad alcune dubbi e questioni si ritiene che dovrebbe negarsi il diritto al trasferimento di sede a quei lavoratori che intendono assistere i familiari che sono divenuti disabili nel corso della loro vita, in quanto si da rilievo alla sola convivenza in atto e non anche a quella che potrebbe ricrearsi. La Corte Costituzionale, sent. N. 325/1996, ritiene che debba tutelarsi l’assistenza in atto, accettata dal disabile, al fine di evitare rotture traumatiche, e dannose, della convivenza, ma non anche, secondo il ragionamento della Corte, la ricostituzione della convivenza finalizzata a dare al familiare invalido la necessaria ed indispensabile assistenza.
CIRCOLARI
Circ.INPS 13 luglio 1993 n. 162 (agevolazioni per genitori di minori handicappati)
Circ. INPS 24 marzo 1995 n. 80 (agevolazioni a favore degli handicappati)
Circ. INPS 31 ottobre 1996 n. 211 (agevolazioni per genitori e parenti di persone handicappate)
Circ. INPS 18 febbraio 1999 n.37 (permessi)
Circ. INPS 6 giugno 2000 n. 109 (congedi parentali - legge 8 marzo 2000)
Circ. INPS 17 luglio 2000 n. 133 (benefici a favore delle persone handicappate)
Agevolazioni previste dalla L. 104/1992.
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