Visite fiscali

In caso di malattia il lavoratore subordinato ha diritto ad assentarsi dal lavoro ed a percepire un congruo trattamento economico indennitario nonché alla conservazione del posto di lavoro per tutta la durata della malattia nei limiti del periodo si comporto art. 2110 c.c..

Per usufruire di tali diritti il dipendente malato deve:
1) comunicare entro e non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno di riferimento l’impossibilità di recarsi al lavoro o la prosecuzione della malattia;
2) nella medesima giornata inviare per fax al datore copia della certificazione medica;
3) entro due giorni inviare al datore l’originale della certificazione medica, trattenendone copia. È consigliabile adottare un metodo di invio dell’originale della certificazione medica che consenta al lavoratore di provare ricezione degli stessi da parte del datore.

Il datore di lavoro può far controllare lo stato di malattia del dipendente tramite i competenti servizi medico-legali delle ASL e il personale medico inserito nelle liste speciali istituite presso le sedi INPS. Il combinato disposto degli artt. art.5 L. 300/70, art.5 D.L. 463/83 e art. 40 ccnl, prevede che il lavoratore assente per malattia ha l’obbligo di rendersi reperibile al proprio domicilio tutti i giorni, comprese le domeniche ed i giorni festivi, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00, per consentire il suddetto controllo. Nel caso in cui il lavoratore debba assentarsi momentaneamente dal proprio domicilio durante la fascia oraria di controllo oppure debba, per particolari motivi, risiedere in luogo diverso da quello reso noto alla Società deve comunicarlo preventivamente per iscritto al datore e con modalità tali da consentire al lavoratore di provare la ricezione da parte del datore. Il lavoratore, che omettendo tale comunicazione, risulti assente alla visita del medico, qualora non sia in grado di giustificare l’assenza, sarà soggetto alla sanzione della perdita della indennità di malattia per l’intero periodo di malattia per un massimo di dieci giorni, inoltre tale comportamento può essere sanzionato da parte del datore di lavoro con l’applicazione di sanzione disciplinare. L’eventuale assenza ingiustificata ad una seconda visita medica di controllo nell’ambito del medesimo periodo di malattia, invece, comporta la perdita del 50% dell’indennità di malattia per il restante periodo. La Corte di Cassazione ritiene giustificabili le assenze dovute a forza maggiore o per un motivo molto serio, come ad esempio l’essersi dovuto allontanare dal proprio domicilio per recarsi dal medico curante per una visita necessaria e nelle stesse fasce orarie di reperibilità (Cass. 23 dicembre 1999 n. 14503, Cass. 2 maggio 2000 n. 5492). In quest’ultimo caso spetterà al lavoratore assente dimostrare l’impossibilità di recarsi dal proprio medico curante in orari diversi da quelli previsti per le fasce di reperibilità. Quando il lavoratore sia assente per infortunio sul lavoro non è soggetto né al rispetto delle fasce di reperibilità nè al relativo sistema sanzionatorio, in quanto la disciplina prevista dall’art. 5 della L. 638/1983 è applicabile solo agli accertamenti relativi alle malattie ordinarie. È, tuttavia, fatta salva la possibilità per la contrattazione collettiva di prevedere espressamente tale obbligo (Cass., n. 1247/2002). Il datore di lavoro ha comunque la facoltà di richiedere, attraverso gli istituti ispettivi previdenziali, il controllo della condizione di infermità sul lavoro che determina l’impossibilità della prestazione lavorativa in base all’art. 5 della legge n. 300 del 1970 (Cass. 15773/2002).